Divieto vendita online dei prodotti con nicotina 2025

Il Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2025 è vietata la vendita online di prodotti contenenti nicotina per sigarette elettroniche agli utenti finali (vapers). Tale decreto aggiorna il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6 che regolamenta i prodotti da inalazione per sigarette elettroniche

Le maggiori novità del Dlgs 26 settembre 2024 n.141 rispetto al Dlgs 12 gennaio 2025, n.6 sono:

  • Stop alla vendita online di prodotti contenenti nicotina: i prodotti contenenti nicotina sono acquistabili esclusivamente nei negozi specializzati e nelle tabaccherie.
  • Vendita online di prodotti non contenenti nicotina è consentita solo ai soggetti aventi l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Cosa non si può più acquistare online:

  1. liquidi pronti contenenti nicotina
  2. shot 10ml contenenti nicotina in tutte le composizioni
  3. pod e cartucce pre-caricate di liquido contenente nicotina
  4. sigarette elettroniche usa e getta contenenti nicotina

Cosa non si può più acquistare online:

  1. liquidi pronti da 10ml senza nicotina
  2. sigarette elettroniche usa e getta senza nicotina
  3. aromi concentrati (20+40, 10+10, 10+20, 10ml, …)
  4. base neutra senza nicotina
  5. glicerolo vegetale (VG) e glicole propilenico (PG)
  6. sigarette elettroniche, atomizzatori e resistenze e accessori

È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti ((non contenenti nicotina)) indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale è consentita, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione.

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